STATUTO

Art. 1
Costituzione

E’ costituita, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266,  l’organizzazione di volontariato  con sede in Legnano, Via Mazzini n. 5 denominata
SCUOLA DI BABELE.
L’associazione ha durata illimitata

Art. 2
Definizione e Finalità

La "Scuola di Babele” è un'Associazione libera, democratica, laica, apolitica e apartitica. L’Associazione opera con l’apporto diretto, personale e gratuito dei propri aderenti nel settore dell’assistenza sociale, dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'Associazione è l'insegnamento della lingua italiana a tutte le persone straniere presenti sul territorio che ne facciano richiesta, al fine di fornire gli strumenti linguistici e culturali che facilitino la loro permanenza in Italia, che è il luogo dove, per scelta o per necessità, sono immigrati.
L'Associazione "Scuola di Babele", che non fa distinzione di sesso, di razza, di religione, di cultura, di classe sociale nell'accogliere le persone straniere, ha inoltre come sua finalità la promozione di attività culturali, informative, formative, di aggregazione, sportive e ricreative rivolte agli studenti, agli associati e al territorio, nonché servizi rivolti agli stranieri che vivono sul territorio.
L'Associazione si prefigge infatti di creare un contesto di accoglienza che, valorizzando le diversità proprie di ognuno e di ogni cultura, favorisca e permetta il dialogo interculturale tra italiani e stranieri e tra stranieri e stranieri, sentito e vissuto come possibilità di crescita
umana.
L'Associazione si propone inoltre, nell’ambito delle attività suddette, di collaborare conEnti pubblici e privati e con altre Associazioni al fine di favorire l'accesso ai servizi e la loro fruizione da parte di persone straniere, mirando a rendere effettivo il pieno esercizio dei diritti all'istruzione, alla salute, al lavoro e di tutti gli altri diritti di cui possono godere sanciti dalla Carta Costituzionale Italiana, dalla Carta dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, dalla Carta dei Diritti Europea e dal Manifesto dell'Infanzia dell'UNICEF.
L'Associazione perseguirà esclusivamente le finalità indicate, favorendo e sostenendo la partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti alla promozione e alla realizzazione delle attività previste.
L’Associazione non ha scopo di lucro, perseguirà esclusivamente le finalità culturali e di solidarietà sociale indicate, senza svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
Associati

Il numero dei soci è illimitato. I soci  si distinguono in :
* Socio volontario
* Socio simpatizzante.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente da appartenenza politica, religione, sesso, cittadinanza, nazionalità, professione.
A tutti i soci è garantita l’effettività del rapporto associativo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee, sia per l’approvazione e le modifiche dello statuto che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, il tutto in conformità della Legge Regionale numero
22/1993
I soci volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, non avendo diritto ad alcun compenso per l’attività prestata e per le cariche ricoperte, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione e dalla legge.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, unitamente alla dichiarazione di accettare lo statuto e di attenersi ad esso, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
La qualifica di socio si perde per:
a)decesso
b)mancato pagamento della quota sociale
c)dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
d)espulsione per i seguenti motivi:
1.inosservanza alle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
2.denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
3.l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione
4.ostacolandone gli scopi e lo sviluppo,
5.arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
I provvedimenti di espulsione sono adottati, con parere motivato, dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate avanti l’Assemblea entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione.

Art. 5

I soci hanno diritto a:
* Partecipare alle assemblee,
* Votare direttamente o per delega,
* Svolgere il lavoro preventivamente concordato secondo la propria disponibilità,
* Essere eletti alle cariche sociali.
* Recedere dall’appartenenza all’associazione.
* I soci  godono altresì del diritto di informazione, di presa visione dei libri sociali, di proposta di iniziative conformi alle finalità statutarie dell’Associazione e di fruire delle iniziative di formazione necessarie al corretto svolgimento delle attività dell’Associazione.

Art. 6

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo; prestano in modo gratuito personale e spontaneo la loro attività; provvedono al pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo; garantiscono l’espletamento delle mansioni previste per il raggiungimento delle finalità associative; tengono un comportamento consono alle finalità ed al buon nome  dell’Associazione.

Art. 7

Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
* l’ assemblea dei soci
* il consiglio direttivo
* il presidente
* il collegio dei sindaci

Art. 8

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione  che alla data della convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.
Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 10

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza in proprio o in delega di almeno il 50% più uno dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’Art. 24.

Art. 11

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e da un segretario eletti in
seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Art.12

L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 settembre al 31  dicembre. Essa:
a)approva entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
b)approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
c)provvede alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione ed all’elezione degli stessi;
d)elegge il Collegio dei Sindaci ;
e)approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
f)approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
g)approva la  quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
h)delibera su quanto non direttamente di competenza del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

Art. 13

L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 14

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo
registro a cura del Presidente e del Segretario dell’assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell’Associazione.

Art. 15
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica due anni. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri soci dell’Associazione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a)predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b)determinare la quota associativa da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
c)compiere tutti gli atti inerenti l’amministrazione dell’Associazione;
d)predisporre gli eventuali regolamenti dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e)determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando le attività come deliberato dall’Assemblea dei Soci;
f) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
g) nominare il Segretario;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare in merito all’esclusione dei soci e alla decadenza dei consiglieri;
j) ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio assunti dal Presidente in via d’urgenza;
k) deliberare in merito all’assunzione dell’eventuale personale necessario per la gestione dell’Associazione, nei limiti stabiliti dalla Legge.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervengano la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro, a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 19

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decade per revoca del mandato da parte dell’assemblea ordinaria per gravi motivi.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 20
Il Presidente

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa e coordina l’attività didattica;
Determina l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Convoca e presiede  le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Cura l’esecuzione  delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
Esercita la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
Assume nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 21
Collegio dei sindaci probiviri

Il Collegio dei sindaci  probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’assemblea. Ha il compito di  controllare l’attività amministrativa, finanziaria, morale e  gestionale  dell’Associazione.
Relaziona al Consiglio Direttivo e all’assemblea e resta in carica due anni.
Si riunisce almeno una volta all’anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco  probiviro sono incompatibili tra loro.

Art. 22
Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e dalle quote sociali.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
* Quote sociali;
* Acquisti, lasciti e donazioni pervenute all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
* Lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
* Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 23
Bilancio

Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 settembre al 31 Agosto di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell’Associazione.

Art. 24
Scioglimento dell’Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 25
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l’Associazione o i suoi organi, o tra i soci stessi limitatamente ai rapporti di associazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dal Presidente dell’ordine degli Avvocati di Milano, questi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, si osservano le norme dell’ordinamento vigente.

Legnano, 1 luglio 2001