STATUTO
Art. 1
Costituzione
E costituita, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266,
lorganizzazione di volontariato con sede in Legnano, Via Mazzini n.
5 denominata
SCUOLA DI BABELE.
Lassociazione ha durata illimitata
Art. 2
Definizione e Finalità
La "Scuola di Babele è un'Associazione libera, democratica,
laica, apolitica e apartitica. LAssociazione opera con lapporto
diretto, personale e gratuito dei propri aderenti nel settore
dellassistenza sociale, dellistruzione, della formazione e della
tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di
finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell'Associazione è l'insegnamento della lingua italiana a tutte
le persone straniere presenti sul territorio che ne facciano richiesta, al fine
di fornire gli strumenti linguistici e culturali che facilitino la loro
permanenza in Italia, che è il luogo dove, per scelta o per
necessità, sono immigrati.
L'Associazione "Scuola di Babele", che non fa distinzione di sesso,
di razza, di religione, di cultura, di classe sociale nell'accogliere le
persone straniere, ha inoltre come sua finalità la promozione di
attività culturali, informative, formative, di aggregazione, sportive e
ricreative rivolte agli studenti, agli associati e al territorio, nonché
servizi rivolti agli stranieri che vivono sul territorio.
L'Associazione si prefigge infatti di creare un contesto di accoglienza che,
valorizzando le diversità proprie di ognuno e di ogni cultura, favorisca
e permetta il dialogo interculturale tra italiani e stranieri e tra stranieri e
stranieri, sentito e vissuto come possibilità di crescita
umana.
L'Associazione si propone inoltre, nellambito delle attività
suddette, di collaborare conEnti pubblici e privati e con altre Associazioni al
fine di favorire l'accesso ai servizi e la loro fruizione da parte di persone
straniere, mirando a rendere effettivo il pieno esercizio dei diritti
all'istruzione, alla salute, al lavoro e di tutti gli altri diritti di cui
possono godere sanciti dalla Carta Costituzionale Italiana, dalla Carta dei
Diritti dell'Uomo dell'ONU, dalla Carta dei Diritti Europea e dal Manifesto
dell'Infanzia dell'UNICEF.
L'Associazione perseguirà esclusivamente le finalità indicate,
favorendo e sostenendo la partecipazione diretta delle iscritte e degli
iscritti alla promozione e alla realizzazione delle attività previste.
LAssociazione non ha scopo di lucro, perseguirà esclusivamente le
finalità culturali e di solidarietà sociale indicate, senza
svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Associati
Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in :
* Socio volontario
* Socio simpatizzante.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia
compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente da appartenenza
politica, religione, sesso, cittadinanza, nazionalità, professione.
A tutti i soci è garantita leffettività del rapporto
associativo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee, sia
per lapprovazione e le modifiche dello statuto che per la nomina degli
organi direttivi dellAssociazione, il tutto in conformità della
Legge Regionale numero
22/1993
I soci volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e senza
fini di lucro, non avendo diritto ad alcun compenso per lattività
prestata e per le cariche ricoperte, se non al rimborso delle spese
effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dallAssociazione
e dalla legge.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando
il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale,
unitamente alla dichiarazione di accettare lo statuto e di attenersi ad esso,
al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
La qualifica di socio si perde per:
a)decesso
b)mancato pagamento della quota sociale
c)dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
d)espulsione per i seguenti motivi:
1.inosservanza alle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o
delle deliberazioni degli organi sociali
2.denigrazione dellAssociazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
3.lattentare in qualche modo al buon andamento dellAssociazione
4.ostacolandone gli scopi e lo sviluppo,
5.arrecare in qualunque modo danni morali o materiali allAssociazione, ai
locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno
dovrà essere risarcito.
I provvedimenti di espulsione sono adottati, con parere motivato, dal Consiglio
Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate avanti
lAssemblea entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione.
Art. 5
I soci hanno diritto a:
* Partecipare alle assemblee,
* Votare direttamente o per delega,
* Svolgere il lavoro preventivamente concordato secondo la propria
disponibilità,
* Essere eletti alle cariche sociali.
* Recedere dallappartenenza allassociazione.
* I soci godono altresì del diritto di informazione, di presa
visione dei libri sociali, di proposta di iniziative conformi alle
finalità statutarie dellAssociazione e di fruire delle iniziative
di formazione necessarie al corretto svolgimento delle attività
dellAssociazione.
Art. 6
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni
assunte dallAssemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
prestano in modo gratuito personale e spontaneo la loro attività;
provvedono al pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal
Consiglio Direttivo; garantiscono lespletamento delle mansioni previste
per il raggiungimento delle finalità associative; tengono un
comportamento consono alle finalità ed al buon nome
dellAssociazione.
Art. 7
Organi dellAssociazione
Sono organi dellassociazione:
* l assemblea dei soci
* il consiglio direttivo
* il presidente
* il collegio dei sindaci
Art. 8
Lassemblea è costituita da tutti gli aderenti
allassociazione che alla data della convocazione
dellassemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota
sociale.
Lassemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata
a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e
lora di prima convocazione e seconda convocazione e lordine del
giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo
degli associati, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e lassemblea deve essere
tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 9
Lassemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno
dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti. In seconda
convocazione, invece, lassemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.
Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
Art. 10
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento,
proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è
indispensabile la presenza in proprio o in delega di almeno il 50% più
uno dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti
dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dellAssociazione,
valgono le norme di cui allArt. 24.
Art. 11
Lassemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione e da
un segretario eletti in
seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando
ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Art.12
Lassemblea ordinaria viene convocata una volta allanno nel periodo
che va dal 1 settembre al 31 dicembre. Essa:
a)approva entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio finanziario, il
bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
b)approva le linee generali del programma di attività ed il relativo
documento economico di previsione;
c)provvede alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo
dellAssociazione ed allelezione degli stessi;
d)elegge il Collegio dei Sindaci ;
e)approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
f)approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
g)approva la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo;
h)delibera su quanto non direttamente di competenza del Consiglio Direttivo ai
sensi del presente Statuto e della normativa vigente.
Art. 13
Lassemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio
Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata
il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto di
voto.
Lassemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui
viene richiesta.
Art. 14
Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da
annotare sul relativo
registro a cura del Presidente e del Segretario dellassemblea e lì
resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti
allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale
dellAssociazione.
Art. 15
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dallassemblea dei soci e dura
in carica due anni. È composto da un minimo di tre ad un massimo
di sette membri soci dellAssociazione. Tutti i consiglieri sono
rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo nellambito delle proprie funzioni può
avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da
esso nominate, nonché dellattività volontaria di cittadini
non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla
realizzazione di specifici programmi.
Art. 17
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a)predisporre lo schema di bilancio da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea dei Soci;
b)determinare la quota associativa da sottoporre allAssemblea dei Soci;
c)compiere tutti gli atti inerenti lamministrazione
dellAssociazione;
d)predisporre gli eventuali regolamenti dellAssociazione da sottoporre
allapprovazione dellAssemblea;
e)determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando le
attività come deliberato dallAssemblea dei Soci;
f) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
g) nominare il Segretario;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare in merito allesclusione dei soci e alla decadenza dei
consiglieri;
j) ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio assunti dal
Presidente in via durgenza;
k) deliberare in merito allassunzione delleventuale personale
necessario per la gestione dellAssociazione, nei limiti stabiliti dalla
Legge.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno
prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente
quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del
Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervengano la maggioranza dei Consiglieri, e
le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul
relativo registro, a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va
tenuto a disposizione dei soci.
Art. 19
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia
ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si
presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del
Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal
Socio risultato primo escluso allelezione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato
dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decade per revoca del mandato da parte
dellassemblea ordinaria per gravi motivi.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare
lassemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Art. 20
Il Presidente
Ha la rappresentanza legale dellAssociazione ed è il responsabile
di ogni attività della stessa e coordina lattività
didattica;
Determina lordine del giorno delle sedute dellAssemblea e del
Consiglio Direttivo;
Convoca e presiede le adunanze dellAssemblea e del Consiglio
Direttivo;
Cura lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi
dellAssociazione;
Esercita la sorveglianza sullandamento morale ed economico
dellAssociazione;
Assume nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione
del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al
corretto funzionamento dellAssociazione sottoponendo gli stessi alla
ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15
giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Art. 21
Collegio dei sindaci probiviri
Il Collegio dei sindaci probiviri è composto da tre membri, anche
non soci, eletti dallassemblea. Ha il compito di controllare
lattività amministrativa, finanziaria, morale e
gestionale dellAssociazione.
Relaziona al Consiglio Direttivo e allassemblea e resta in carica due
anni.
Si riunisce almeno una volta allanno, e straordinariamente ogni qual
volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio
Direttivo.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco probiviro sono incompatibili tra
loro.
Art. 22
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dellAssociazione è costituito dai beni
mobili ed immobili conferiti allatto della costituzione e dalle quote
sociali.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
* Quote sociali;
* Acquisti, lasciti e donazioni pervenute allAssociazione a titolo di
incremento del patrimonio;
* Lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
* Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi
istituzionali.
Art. 23
Bilancio
Il rendiconto comprende lesercizio sociale dal 1 settembre al 31 Agosto
di ogni anno e deve essere presentato allassemblea dei soci entro il 31
dicembre.
Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della
situazione economica relativa allesercizio sociale e da un documento che
illustri e riassuma la situazione finanziaria dellAssociazione.
Art. 24
Scioglimento dellAssociazione
La decisione motivata di scioglimento dellAssociazione deve essere presa
da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Lassemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo,
dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal
presente statuto, e comunque per associazioni con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più
liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Art. 25
Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e lAssociazione
o i suoi organi, o tra i soci stessi limitatamente ai rapporti di associazione,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di tre probiviri nominati dal Presidente dellordine degli Avvocati di
Milano, questi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, si osservano
le norme dellordinamento vigente.
Legnano, 1 luglio 2001
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